In questa pagina il personale dello studio medico legale del dottor Bruno Santese vi mostrerà gli aggiornamenti sulle più recenti informazioni relative al mondo della medicina legale.
Le disposizioni contenute impongono la chiusura di tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di quelli alimentari e di necessità nell’attuale emergenza. Questo sono elencati nell’allegato 1 del presente Decreto.
Per quanto riguarda le attività medico-legali queste le norme di interesse:
6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Si sentono i primi effetti della riduzione delle tariffe dei premi INAIL (vedi art 1, comma 1121-1126, l. n 145/2018, D.M. del 27 febbraio 2019) ovvero l’aumento degli indennizzi in capitale in caso di infortunio sul lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha, infatti, approvato (attraverso il Decreto Ministeriale n 45 del 23 aprile 2019, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale valida per gli anni compresi tra il 2019 e il 2021.
La tabella è valida, senza alcuna distinzione per uomini e donne. È applicabile solo agli infortuni che si sono verificati e alle malattie professionali denunciate a partire dal 1 gennaio 2019.
Per gli eventi assicurati che, invece, sono accaduti prima di tale data, trovano applicazione, ancora, le tabelle precedenti (All. 5 D.M. del 12 luglio 2000).
Quando ci si trova di fronte a due infortuni che danno luogo, però, ad un unico indennizzo (ovvero in un caso di unificazione dei postumi) si deve fare riferimento alla data dell’ultimo infortunio oggetto di unificazione:
Qualora si proponga una richiesta di aggravamento dal 1 gennaio 2019, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo.
Il danno alla persona comprende tutti i danni, patrimoniali e non, che sono cagionati ad un essere umano.
Si tratta quindi di una macrocategoria, che racchiude al suo interno altre categorie: danno alla salute, danno biologico, danno esistenziale, danno morale, danno non patrimoniale, danno patrimoniale, danno all’onore, alla riservatezza. Qualsiasi danno che faccia capo ad un soggetto, di qualsiasi tipo o entità, è inquadrabile in questa categoria.
Il danno alla persona nel sistema attuale
L’attuale sistema, come è stato delineato dalla Cassazione, viene detto bipolare. Esso contempla due tipologie di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
Il danno patrimoniale è il pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato. Esso viene espresso in termini monetari e si distingue in due categorie:
il danno emergente, consistente nel denaro che viene speso dal soggetto interessato per rimediare al pregiudizio subito e possibilmente ripristinare la situazione anteriore al fatto che ha provocato il danno.
Ad esempio: Tizio subisce un incidente automobilistico, provocato dalla negligenza di Caio. Alcune cure gli vengono erogate gratuitamente dal servizio sanitario nazionale; tuttavia egli, per poter recuperare pienamente la forma fisica, deve sottoporsi a particolari sedute di fisioterapia a pagamento. La spesa che egli sostiene rientra nel danno emergente;
il lucro cessante, consistente nel mancato guadagno di una somma di denaro come conseguenza dell’evento dannoso.
Tornando all’esempio già fatto, supponiamo che Tizio sia un ingegnere che aveva ricevuto un importantissimo incarico di progettazione, da portare a termine in tempi molto brevi. Come conseguenza dell’incidente, non può più far fronte al proprio impegno professionale. il committente quindi affida l’incarico a un collega di Tizio, che così perde il relativo compenso. Questa perdita è qualificabile come lucro cessante.
Il danno non patrimoniale invece è un pregiudizio derivante dalla lesione di beni immateriali, che non hanno un contenuto economico: ad esempio la salute, l’onore, la sfera affettiva, la vita di relazione, il nome, l’equilibrio psicologico, e così via.